statuto

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SCENTIFICA E CULTURALE NON RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI LUCRO  “O.C.I.S.” – Osservatorio Cyber Intelligence Security

 

È costituita fra i presenti l’Associazione Scientifica e Culturale non riconosciuta senza fini di lucro denominata “O.C.I.S.” Osservatorio Cyber Intelligence Security (di seguito “Associazione”) con il seguente statuto:

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1    È costituita ai sensi del codice civile e della normativa vigente l’Associazione scientifica e culturale senza fini di lucro denominata: OSSERVATORIO CYBER, INTELLIGENCE, SECURITY, di seguito più brevemente indicata come “Associazione” e nella cui denominazione è ricompreso l’acronimo O.C.I.S.

Art. 2    La sede dell’associazione è a Cento (FE), Via Guercino n. 1 presso lo studio del dott. Stefano Bonazzi. L’Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

Art. 3    Non costituisce modifica dello Statuto il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

Art. 4    La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÁ

Art. 5    Scopo dell’Associazione è la diffusione, la promozione, la divulgazione e la pratica a livello scientifico, culturale, tecnologico e giuridico delle tematiche afferenti alla Sicurezza, all’Intelligence, al Cyber e all’Intelligenza Artificiale.

Art. 6    L’associazione è autonoma, libera e apolitica, con struttura e contenuti democratici, e non ha finalità di lucro, neanche indiretto e non può distribuire utili. Si propone infatti di svolgere una attività culturale, scientifica e divulgativa a favore delle istituzioni, associazioni, dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti.

Art. 7    L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione e lo sviluppo di una cultura dell’Intelligence, con particolare riferimento alle nuove tecnologie emergenti nei settori della sicurezza in generale, della difesa, della protezione degli interessi economici, della sicurezza cibernetica e dell’intelligenza artificiale,

b) promuovere la formazione con un profilo particolarmente attento alla gestione delle nuove tecnologie emergenti (Machine e Deep Learning, Biometria, Web Intelligence, Open Source Intelligence, Fake news discovery, Computer Vision IA), per favorire la conoscenza approfondita delle nuove tecnologie digitali,

c) elaborare e diffondere i risultati dell’analisi, sotto il profilo giuridico ed etico, dei principi e delle norme applicabili ai contesti indicati, anche comparando i sistemi normativi e tecnico-operativi vigenti all’estero,

d) analizzare i contesti geopolitici, per l’individuazione e la classificazione dei rischi derivanti da un panorama geopolitico in evoluzione e di difficile prevedibilità,

e) promuovere l’informazione scientifica e culturale per pianificare, organizzare e realizzare specifiche attività nei contesti indicati, per costituire un punto di riferimento, di incontro e di confronto per idee ed esperienze diverse nei settori della sicurezza, dell’intelligence, del cyber e dell’intelligenza artificiale, al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali e scientifiche dei suoi associati,

f) promuovere e sviluppare in tutte le modalità possibili la formazione e la certificazione dei suoi associati sul piano etico, scientifico e culturale,

g) organizzare convegni, conferenze e seminari di studio e curare pubblicazioni e ogni altra iniziativa scientifica e culturale tesi a valorizzare gli studi nei contesti di attività, creando così un osservatorio culturale permanente su tali materie,

h) favorire la collaborazione scientifica e culturale su dette materie con enti, associazioni e aziende di natura pubblica e privata a livello locale, nazionale, europeo e internazionale anche con la possibilità di creare borse di studio per favorire la ricerca scientifica nei contesti indicati,

i) fornire a enti pubblici e privati contributi di studio, ricerca e documentazione sulla scorta della propria esperienza culturale e scientifica acquisita in materia,

j) partecipare a bandi di progetto su tematiche che permettano lo sviluppo o l’applicazione delle discipline applicate o applicabili ai contesti indicati,

k) gestire ogni iniziativa che possa rispondere agli scopi culturali e scientifici dell’Associazione nel rispetto della normativa vigente.

l) porre in essere tutte le iniziative funzionali agli scopi perseguiti dall’associazione per gli interessi scientifico /culturali di cui essa è portatrice.

Art. 8    Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche a organismi di cui condivide finalità e metodi scientifico/culturali, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative finalizzate esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, effettuare attività accessorie e strumentali ai fini istituzionali e scientifico/culturali.

L’Associazione può inoltre svolgere attività senza scopo di lucro diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

CARATTERE E TIPOLOGIA

Art. 9     L’Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile e quella di “Ente non commerciale” ai fini fiscali senza organizzazione di impresa, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10   L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e dei soci.

Le entrate senza scopo di lucro dell’associazione sono costituite dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Art. 11   Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite, come indicate ai punti precedenti.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento, le sopravvenienze attive non potranno essere distribuite fra i soci, ma verranno destinate ad associazione o ente che persegue finalità analoghe o similari.

CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Art. 12   Categorie di associati.

L’associazione prevede le seguenti categorie di associati:

  1. Soci fondatori,
  2. Soci ordinari,
  3. Soci onorari,
  4. Soci sostenitori.
  5. Sono soci fondatori coloro che, sottoscrivendo in calce il presente atto, costituiscono l’Associazione.
  6. Sono soci ordinari donne o uomini che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividono le finalità dell’Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. L’ammissione in qualità di socio ordinario avviene previa presentazione della richiesta di associazione da parte di un socio, fondatore o ordinario, al Consiglio Direttivo che, previa valutazione, con delibera conforme ne dispone l’ammissione.

Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari:

–              accademici, studiosi e professionisti nei vari contesti delle discipline di cui si occupa l’Associazione,

–              laureati che abbiano conseguito titoli accademici, presso università italiane o straniere, nelle discipline scientifiche e giuridiche afferenti ai contesti di cui alle finalità dell’Associazione,

–              tutti i soggetti riconosciuti utili per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.

I soci ordinari corrispondono un contributo associativo annuo, stabilito dal Consiglio Direttivo.

  1. Sono soci onorari coloro che si sono distinti in Italia o all’estero nel campo della ricerca, dell’insegnamento o dello svolgimento di attività scientifiche e professionali in ambiti coerenti con le finalità dell’Associazione e che intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

La proposta di ammissione è presentata dal Presidente dell’Associazione al Consiglio Direttivo per la valutazione e la delibera.

I soci onorari sono esentati dal corrispondere il contributo associativo.

  1. Sono soci sostenitori le persone, fisiche o giuridiche, che, condividendone gli scopi, forniscono un contributo economico all’Associazione ovvero offrano la loro personale collaborazione a titolo gratuito per sostenere le attività e le iniziative dell’Associazione.

I soci sostenitori non possono far parte degli organi dell’Associazione e non hanno diritto di voto nell’Assemblea.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 13   Diritti e doveri degli associati.

Tutti i soci hanno uguali diritti e il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione.

I soci fondatori, ordinari e onorari partecipano alle assemblee con diritto di voto, hanno il diritto di essere eletti alle cariche sociali e hanno il diritto e il dovere di svolgere le attività comunemente concordate.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14   Perdita della qualità di associato.

La qualità di socio si perde:

  1. per decesso,
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi,
  3. per recesso volontario,
  4. per esclusione.

La comunicazione di recesso volontario deve essere inviata in forma scritta, tramite raccomandata o PEC, al Consiglio Direttivo, che, con delibera conforme, darà comunicazione scritta all’associato della data in cui il recesso è effettivo.

Tra la data di presentazione della richiesta e la data del recesso deve intercorrere un tempo non inferiore ai 90 (novanta) giorni.

Esclusione del socio modalità operative :

L’esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a) grave violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;

b) comportamento contrario agli interessi dell’associazione o lesivo della sua immagine;

c) morosità nel pagamento della quota associativa per un periodo superiore a due anni

d) perdita dei requisiti per l’ammissione;

Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto al socio la proposta di esclusione, specificandone i motivi. Il socio ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo delibera in merito all’esclusione, tenendo conto delle eventuali controdeduzioni ricevute. La decisione deve essere motivata e comunicata per iscritto al socio interessato.

Il socio escluso può ricorrere all’Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di esclusione. L’Assemblea delibera in merito al ricorso nella prima riunione utile.

L’esclusione ha effetto dal momento della delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di ricorso, dalla delibera dell’Assemblea che conferma l’esclusione.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

L’esclusione non libera il socio dagli obblighi eventualmente assunti nei confronti dell’associazione.

Costituisce altresì causa di esclusione l’inattività prolungata a favore dell’Associazione senza una adeguata motivazione.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Art. 15   Attività degli associati.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16   Sono organi dell’Associazione:

–              L’Assemblea dei soci;

–              Il Consiglio Direttivo;

–              Il Presidente;

–              Il Segretario;

–              Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può istituire i seguenti organi facoltativi dell’Associazione:

–              Il Presidente Onorario;

–              Il Revisore;

–              Il Comitato Scientifico.

Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

Art. 17   Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Alle decisioni assunte in sede di Assemblea dà attuazione il Consiglio Direttivo.

Art. 18   Assemblea ordinaria – compiti

L’Assemblea delibera in sessione ordinaria su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi altra materia portata alla sua attenzione, che non sia di competenza dell’Assemblea in sessione straordinaria.

In particolare, sono compiti dell’Assemblea in sessione ordinaria:

–              elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione,

–              eleggere il Consiglio Direttivo,

–              costituire, ove ritenuto necessario, il Comitato Scientifico,

–              approvare il bilancio d’esercizio annuale,

–              approvare eventuali regolamenti,

–              deliberare in merito agli eventuali ricorsi avverso l’esclusione di soci.

Art. 19   Assemblea straordinaria – compiti

L’Assemblea delibera in sessione straordinaria sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, provvedendo a nominare i liquidatori.

Art. 20   Convocazione Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria.

L’assemblea in sessione ordinaria e straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente quando se ne ravvisino le necessità, ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La prima convocazione dell’Assemblea dopo la costituzione dell’Associazione è fatta dal socio fondatore più anziano.

L’Assemblea in sessione ordinaria viene convocata, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

L’avviso di convocazione deve essere indicare il giorno e l’ora della prima convocazione, il giorno e l’ora della seconda convocazione e l’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L’avviso di convocazione deve essere trasmesso, a cura del Segretario, in forma scritta, anche mediante email, a tutti i soci, almeno 10 giorni prima dalla data di prima convocazione.

La mancata comunicazione dell’avviso di convocazione comporta l’annullabilità delle delibere dell’Assemblea. Il socio che non ha ricevuto la comunicazione può, entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea, presentare ricorso al Consiglio Direttivo che, sulla base delle rimostranze prodotte e ove ritenga decisiva la mancata partecipazione del socio, provvede a convocare una nuova Assemblea sul medesimo ordine del giorno.

Art. 21   Modalità di funzionamento.

In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati.

In Assemblea, il socio ordinario ha diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote associative.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza del Segretario, l’Assemblea nomina un segretario tra i soci presenti.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, a mezzo delega scritta, non più di due associati.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presente o rappresentati.

Sullo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. Il Segretario cura l’invio del verbale anche a mezzo email a tutti gli associati.

Art. 22   Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo di tre membri fino ad un massimo di sette.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario, scelto tra i suoi membri, per supportare il Presidente nello svolgimento delle attività proprie di segreteria.

Art. 23   Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono affidati i compiti previsti dal presente Statuto.

In particolare, nella gestione ordinaria il consiglio direttivo provvede a:

–              eleggere il Presidente e un Vice Presidente,

–              eleggere il Segretario,

–              eleggere il Tesoriere,

–              nominare i componenti del Comitato Scientifico, ove costituito,

–              riconoscere la qualifica di esperto tra i soci ordinari,

–              nominare, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario,

–              nominare, su proposta del Presidente, i soci onorari,

–              predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea,

–              dare esecuzione alle delibere assembleari,

–              formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione,

–              predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,

–              istituire sedi secondarie e sezioni locali dell’Associazione,

–              istituire eventuali Commissioni di studio,

–              predisporre tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale,

–              deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci,

–              deliberare l’esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio,

–              compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano riservati all’Assemblea,

–              nominare eventualmente un Revisore.

–              elaborare con il Tesoriere il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno,

–              determinare annualmente l’ammontare della quota associativa,

–              stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione,

–              vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 24   Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. La convocazione dopo la prima elezione è fatta dal membro più anziano.

L’avviso di convocazione è trasmesso a cura del Segretario dell’Associazione in forma scritta ai membri, anche a mezzo email, e deve contenere la data e l’ora della riunione.

Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Alla riunione del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario. In mancanza, il Presidente nomina un segretario tra i consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente determina l’esito della votazione.

Della riunione viene redatto verbale a cura del Segretario, che viene sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente che ha presieduto il Consiglio. Il Segretario dell’Associazione ne cura l’invio anche a mezzo email a tutti gli associati.

Art. 25   Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ha l’uso della firma sociale. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Presidente nomina un Vice Presidente, che ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 26   Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

  1. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno;
  2. convocare e presiedere l’Assemblea dei soci, stabilendo l’ordine del giorno secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
  3. curare l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio Direttivo;
  4. coordinare l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa non eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  5. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  6. sottoscrivere e stipulare gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
  7. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
  8. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

L’incarico è a titolo gratuito.

Art. 27   Segretario dell’Associazione

Il Segretario svolge i compiti organizzativi di segreteria su indicazione del Presidente.

Inoltre, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Qualora non sia componente del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 28   Compiti del Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

  1. redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea e delle adunanze del Consiglio Direttivo e, previa approvazione del Presidente, trasmetterli agli associati;
  2. curare l’attività di segreteria dell’Associazione e la conservazione di tutti gli atti dell’Associazione (atti amministrativi, documentazione scientifica, verbali delle adunanze, ecc.)
  3. curare, su delega del Presidente, i rapporti informativi con i terzi per finalità legate agli scopi sociali;
  4. curare, anche avvalendosi di collaboratori esterni o di altri associati, il sito internet e il sistema informativo dell’Associazione;
  5. coadiuvare il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nell’organizzazione di attività ed eventi in linea con gli scopi sociali;
  6. mantenere le relazioni e le comunicazioni con i soci, in coordinamento con il Presidente;
  7. tenere e curare il libro dei soci;
  8. avvalersi, ove necessario, della collaborazione di uno o più vice Segretari nominati, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo.

L’incarico è a titolo gratuito.

Art. 29   Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Qualora non sia componente del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni senza diritto di voto, per fornire il proprio parere non vincolante sulle questioni di interesse.

Art. 30   Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

  1. provvedere su indicazione del Presidente alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità a quanto deliberato dal consiglio Direttivo;
  2. mantenere aggiornati i libri contabili;
  3. predisporre quanto necessario per la redazione della bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre al vaglio del Revisore, se nominato, e all’esame del Consiglio Direttivo, per la successiva presentazione all’Assemblea;
  4. fornire il parere al Consiglio Direttivo sugli aspetti economico-finanziari delle attività istituzionali da intraprendere;
  5. tenere l’inventario di tutti i beni e di tutte le attività dell’associazione;

Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

I libri contabili sono custoditi presso la sede sociale e sono aperti alla consultazione di ogni socio che ne esprima la volontà senza formalità di sorta.

L’incarico è a titolo gratuito.

Art. 31   Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo può conferire, con voto unanime, la carica di Presidente Onorario a personalità che si siano particolarmente distinte nei vari contesti scientifici e giuridici di pertinenza.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, con la nomina, i compiti del Presidente Onorario,

Art. 32   Revisore

Il Consiglio Direttivo può nominare un Revisore che dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio. L’incarico è rinnovabile.

Il Revisore ha il compito di verificare la contabilità della Associazione redatta dal Tesoriere e di apporre il visto circa la regolarità del bilancio d’esercizio.

Art. 33   Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato Scientifico con i seguenti compiti:

  1. coadiuvare il Consiglio Direttivo per la parte scientifica e culturale;
  2. fornire contributi utili a orientare le attività dell’Associazione;
  3. fornire, ove richiesti, pareri di indirizzo, non vincolanti, per le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio.

Il Comitato Scientifico è composto da persone, italiane o straniere, del mondo della scienza, della cultura ovvero da persone che per particolari meriti siano ritenuti degni di tale qualifica in seno all’Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico non possono essere più di venti.

Il Comitato Scientifico costituisce un organo esterno al Consiglio direttivo di natura consultiva, i cui membri possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in funzione consultiva senza diritto di voto.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 34   Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione delle entrate e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le voci del bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento, sotto il profilo economico finanziario, delle finalità istituzionali.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori a € 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il bilancio d’esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere, il quale provvede a trasmetterlo agli associati quindici giorni prima dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione.

Il bilancio d’esercizio è depositato agli atti dell’Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35   Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 36   La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e gli organi dell’Associazione dovrà essere sottoposta alla mediazione secondo al legislazione vigente presso un organismo autorizzato con riferimento al Foro di Ferrara, prima di ricorrere a qualsiasi altro mezzo di risoluzione delle controversie compreso il procedimento giudiziario.

Se la controversia non viene risolta attraverso la mediazione nei tempi della stessa , le parti saranno libere di ricorrere ad altri mezzi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge o dal presente Statuto.

La presente clausola di mediazione è considerata un accordo indipendente dalle altre disposizioni del presente Statuto.

Art. 37   Per tutte le altre controversie, il Foro competente è quello di Ferrara.”

Sede

Via Guercino n. 1,
44042 Cento (FE), Italia